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Decreto IA e formazione: che cosa cambia per gli enti e quale ruolo può avere la FAD

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Redazione FridaSmart

Pubblicato il 15 Ottobre 2026

Decreto IA e formazione: che cosa cambia per gli enti e quale ruolo può avere la FAD

Analisi FridaSmart · Testo aggiornato al 15 ottobre 2026

In questo approfondimento analizziamo che cosa cambia con il D.lgs. 179/2026 per chi organizza formazione e mettiamo a disposizione un’infografica da consultare e scaricare, con una mappa dei principali ambiti interessati e delle scelte progettuali per gli enti.

Un medico, un consulente e un responsabile della formazione possono usare l’intelligenza artificiale per attività molto diverse. Le conoscenze di base possono essere comuni; i problemi da affrontare, gli errori da riconoscere e le responsabilità da esercitare cambiano con il lavoro.

È da questa differenza che, secondo noi, conviene leggere il D.lgs. 179/2026. Per chi organizza formazione, la questione riguarda la capacità di costruire percorsi pertinenti, mantenerli aggiornati e verificare che le persone sappiano applicare ciò che hanno imparato.

La formazione a distanza può contribuire a questo lavoro. La sua efficacia dipende da come vengono collegati contenuti, attività, accompagnamento e gestione.

Prima di tutto, le date e il perimetro

Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 ottobre, entrerà in vigore il 23 ottobre 2026. Alla data di questo articolo, quindi, non è ancora in vigore. Il provvedimento interviene sull’adeguamento nazionale al regolamento europeo sull’IA e dedica disposizioni alla formazione in diversi contesti. Testo ufficiale e decorrenza.

È importante distinguere l’entrata in vigore dai passaggi attuativi. Per alcuni settori sono previsti regolamenti, accordi o altri atti successivi: il testo non consente di indicare fin da ora un numero di ore o una modalità didattica uguali per tutti.

Questa analisi seleziona gli ambiti più utili al lavoro degli enti formativi. Non è una ricognizione di tutti gli obblighi sull’IA.

Professioni: una base comune e percorsi legati al lavoro

L’articolo 47 include percorsi sull’IA nella formazione iniziale e continua svolta dagli ordini professionali. Considera tre dimensioni: funzionamento e limiti degli strumenti, disciplina giuridica, responsabilità deontologiche.

Prevede un monte ore minimo per periodo di valutazione della formazione continua, senza fissare un numero uniforme. Gli organismi competenti devono adeguare regolamenti o atti organizzativi entro sei mesi dall’entrata in vigore, secondo le procedure della categoria. La disposizione comprende anche determinate forme aggregative delle professioni non regolamentate, alle condizioni indicate dal comma 4. Articolo 47.

La nostra lettura progettuale è che un’introduzione generale all’IA possa costituire un nucleo riutilizzabile, da completare con casi e verifiche propri della professione. Il lavoro dell’ente consiste nel capire quali decisioni il partecipante dovrà prendere e costruire attività che lo preparino a prenderle.

Sanità: percorsi IA nell’ECM e nella formazione manageriale

L’articolo 51 prevede percorsi sull’IA nella formazione continua sanitaria. Entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Commissione nazionale per la formazione continua deve definire la percentuale dell’obbligo individuale triennale destinata a tali percorsi. Il decreto non indica già quella percentuale. Prevede inoltre programmi individuati da Agenas per la formazione manageriale sanitaria.

Questo quadro va letto insieme all’articolo 47, comma 6, che demanda a un accordo Stato-Regioni l’inclusione dei percorsi nei programmi ECM. Articolo 51.

Per gli enti che lavorano con provider ECM è un ambito da approfondire. Un possibile esercizio didattico è far confrontare un’informazione generata dall’IA con fonti selezionate dal docente, chiedendo di riconoscerne limiti e incertezze. Progettazione scientifica, accreditamento e gestione tecnologica restano funzioni distinte.

Aziende: partire dai sistemi effettivamente utilizzati

L’articolo 42 collega l’impiego di IA che incide sul lavoro e sulla sicurezza alla valutazione dei rischi. Prevede inoltre informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Articolo 42.

Per progettare un percorso utile occorre partire dall’organizzazione. Quali sistemi sono impiegati? Quali persone interagiscono con essi? In quali attività? Quali errori o comportamenti possono avere conseguenze?

La nostra proposta è tradurre questa analisi in moduli pertinenti ai ruoli. L’aggiornamento può così concentrarsi su ciò che cambia quando viene introdotto uno strumento o modificata una procedura. La possibilità di erogare i singoli interventi a distanza va verificata nel quadro applicabile.

Adulti, scuola e PA: esigenze diverse da mantenere distinte

Per i CPIA, l’articolo 39 richiama competenze in ingresso e in uscita, attività laboratoriali e compiti di realtà, anche con strumenti digitali e IA. Consente accordi con soggetti pubblici e privati e strutture formative accreditate. È una previsione specifica per l’istruzione degli adulti: non si trasferisce automaticamente a ogni corso. Offre però un riferimento interessante per collegare apprendimento e applicazione. Articolo 39.

Per i docenti delle scuole e dei CPIA, l’articolo 38 rinvia a un decreto ministeriale da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore. Per il personale pubblico, l’articolo 40 prevede un quadro minimo di competenze tramite linee guida e un percorso istituzionale di formazione. Sono ambiti con interlocutori e regole propri, da trattare separatamente nell’offerta formativa. Articolo 38 · Articolo 40.

Il ruolo della FAD: accesso, pratica e continuità

Nei passaggi esaminati non c’è un’autorizzazione generale a erogare qualsiasi percorso interamente online. Modalità, riconoscimento e requisiti devono essere verificati per ciascun ambito. La disponibilità di una piattaforma non attribuisce da sola validità o accreditamento a un corso.

Il contributo della FAD può essere molto concreto. Una parte asincrona permette di affrontare concetti di base secondo i tempi previsti dal percorso. Un incontro sincrono può essere dedicato alla discussione dei casi. Un’attività applicativa consente al docente di osservare il ragionamento del partecipante e fornire feedback. La combinazione va scelta in funzione degli obiettivi e delle modalità ammesse.

Immaginiamo un ente che prepara formazione sull’IA per più gruppi professionali. Può costruire un nucleo introduttivo comune, affiancare casi specifici e predisporre criteri di valutazione diversi. Per un consulente, la prova potrebbe richiedere di individuare riferimenti inesistenti in una risposta e documentare le verifiche svolte. Per un formatore, di correggere un materiale didattico generato dall’IA motivando le modifiche.

Sono esempi di progettazione, non prescrizioni aggiuntive del decreto. Il loro valore è rendere osservabile il passaggio dalla conoscenza all’azione.

Partecipazione e apprendimento richiedono evidenze diverse

Un registro delle presenze documenta la partecipazione. Un elaborato, una simulazione o un confronto guidato possono aiutare a valutare ciò che la persona sa fare. Le due informazioni rispondono a domande diverse e vanno collegate nel progetto didattico.

Suggeriamo agli enti di definire prima dell’avvio quali evidenze servono: attività completate, criteri di verifica, feedback e risultati. Anche i contenuti dovrebbero avere una versione identificabile, così da ricostruire su quali materiali si è formato un gruppo. La raccolta dei dati deve essere proporzionata alla finalità e ai requisiti applicabili.

C’è poi una distinzione utile. Formare le persone sull’IA e utilizzare l’IA per erogare o valutare la formazione sono due scelte diverse. Un corso sull’IA può essere gestito senza introdurre un valutatore automatico. L’eventuale adozione di tali strumenti richiede una valutazione separata delle funzioni, dei dati trattati e delle responsabilità.

Da dove può iniziare un ente formativo

  1. Individuare destinatari e regole. Separare categorie professionali, ECM, formazione aziendale e altri contesti. Annotare gli atti attuativi pertinenti.
  2. Rilevare attività e bisogni. Chiedere quali strumenti le persone usano e quali difficoltà incontrano.
  3. Definire risultati osservabili. Descrivere che cosa il partecipante dovrà saper verificare, scegliere o motivare.
  4. Progettare contenuti e attività. Combinare una base comune e casi specifici, scegliendo le modalità consentite.
  5. Organizzare verifica e aggiornamento. Assegnare responsabilità a docenti, tutor e coordinatori; stabilire come mantenere aggiornati materiali e registrazioni.

Questa sequenza è una proposta operativa FridaSmart. La scelta di software e servizi viene dopo la definizione del percorso e deve essere verificata sui requisiti effettivi.

Il punto di vista FridaSmart

Il decreto può rafforzare la domanda di formazione sull’IA, ma la sua traduzione in progetti dipenderà da regole di settore, scelte organizzative e risorse. L’articolo 54 prevede, salvo l’eccezione indicata per l’articolo 37, l’impiego delle risorse disponibili: non equivale a un finanziamento generalizzato per nuovi corsi. Articolo 54.

Per noi, che lavoriamo sulla tecnologia per la formazione, il valore sta nel collegare il progetto didattico alla sua gestione quotidiana. Percorsi differenziati devono poter essere organizzati, aggiornati e seguiti senza perdere chiarezza su responsabilità e risultati.

La sfida della formazione a distanza è tenere insieme accessibilità e pertinenza. Raggiungere persone distribuite sul territorio, offrendo attività che abbiano un significato nel loro lavoro.

Da quale gruppo di destinatari partireste, e quale capacità concreta vorreste aiutarlo a sviluppare?

La mappa da consultare

Apri l’infografica ad alta risoluzione. La mappa seleziona quattro ambiti; l’articolo amplia la lettura a scuola e PA. Le indicazioni operative sono proposte FridaSmart, distinte dalle disposizioni normative.

Testo integrale del decreto in Gazzetta Ufficiale.

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